Aree Edificabili
Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aree con potenzialità edificatorie in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
Descrizione
L’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Il D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Il D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Come fare
L’IMU dovuta per il possesso di aree edificabili si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Cosa serve
Alla sezione "Documenti - Normativa" sono consultabili le Delibere di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell’IMU da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento. Alla stessa sezione è possibile consultare le aliquote IMU.
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione.
- Codice Comune: A387
- 3916: IMU aree fabbricabili
Cosa si ottiene
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita le informazioni inerenti alle aree edificabili e al pagamento Imu.
Tempi e scadenze
L’Imu dovuta per l’anno in corso va versata in due rate:
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
- la prima rata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Costi
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita le informazioni inerenti alle aree edificabili e al pagamento IMU
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita le informazioni inerenti alle aree edificabili e al pagamento IMU
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Documenti
Documenti - Normativa
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 14/08/2024 16:11:53