Agevolazioni Tassa Rifiuti (TARI)
Agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Soggetti che possiedono, occupano o detengono di locali ed aree scoperte - a qualsiasi uso adibiti - suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale
Descrizione
La Tari è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte - a qualsiasi uso adibiti - suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal dal regolamento comunale.
Si intendono per:
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” (ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, campeggi, dancing, cinema all’aperto e posti auto scoperti iscritti a catasto);
c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
A tal fine si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano imponibili tutte le aree scoperte operative - comunque utilizzate - ove possano prodursi rifiuti urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” (ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, campeggi, dancing, cinema all’aperto e posti auto scoperti iscritti a catasto);
c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
A tal fine si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano imponibili tutte le aree scoperte operative - comunque utilizzate - ove possano prodursi rifiuti urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas ed energia elettrica) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Come fare
Presentazione autodenuncia TARI utenze domestiche entro 90 giorni dalla data dell'evento per cui è richiesta l'agevolazione.
Presentazione richiesta di riduzione o esenzione per utenze non domestiche: corredata dalla necessaria documentazione prevista dal regolamento comunale:
- per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi
- per lo smaltimento in proprio, nell’anno di riferimento, di rifiuti assimilati agli urbani
Cosa serve
Presentazione autodenuncia TARI utenze domestiche entro 90 giorni dalla data dell'evento per cui è richiesta l'agevolazione, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione richiesta.
Presentazione richiesta di riduzione o esenzione per utenze non domestiche, corredata dalla necessaria documentazione prevista dal regolamento comunale:
- per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi: indicazione della superficie imponibile, da cui risulta l’effettiva produzione di rifiuti speciali, la rappresentazione planimetrica delle superfici ove vengono prodotti in via continuativa o nettamente prevalente rifiuti speciali e delle superfici caratterizzate da una produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti urbani.
- per lo smaltimento in proprio, nell’anno di riferimento, di rifiuti assimilati agli urbani: documentazione riferita all’anno precedente:
• Copie dei formulari dei rifiuti o del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno d’imposta precedente;
• Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
• Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell’anno precedente.
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti le agevolazioni TARI
Cosa si ottiene
Agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI)
Tempi e scadenze
Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di uscita dal servizio pubblico di raccolta e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune a a mezzo pec (ufficio Tributi – pec arenapo@postemailcertificata.it), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi la richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo
Per lo smaltimento in proprio, nell’anno di riferimento, di rifiuti assimilati agli urbani la richiesta deve essere presentata entro il 10 maggio di ciascun anno, corredata dalla necessaria documentazione riferita all’anno precedente
Per le utenze domestiche la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento per cui è richiesta l'agevolazione, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione richiesta.
Costi
L’Ufficio Tributi fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti le agevolazioni TARI
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/08/2024 16:11:53