La legge 104/92 attribuisce all’alunno disabile il diritto al suo inserimento sia nella scuola dell’obbligo che nelle istituzioni scolastiche secondarie ed universitarie, imponendo l’adozione di strumenti idonei al raggiungimento di tali finalità (art. 13 legge 104/92).
Il Comune di Arena Po garantisce agli alunni in situazione di handicap che frequentano la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado, residenti ad Arean po un numero di ore settimanali di sostegno, ad integrazione di quelle erogate dall’Ufficio Scolastico, preventivamente concordate con la Scuola e la famiglia.
L’assistente previsto dalla DGR Regione Lombardia n. X/6832 del 30.06.2017, è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curriculari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibita a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA con il coordinamento del dirigente scolastico.